Art. 24
Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo IICapo I

Art. 24

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In vigore dal 29 nov 1938
Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, il trasferimento può essere chiesto dai farmacisti esistenti nel comune e la farmacia del titolare che lo ha ottenuto deve essere chiusa. Il trasferimento può essere disposto se la nuova farmacia dista dalla più prossima almeno 500 metri.
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