Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro II›Titolo I
Art. 173
In vigore dal 1 lug 1936
La concessione ha fine:
1° per scadenza del termine, quando essa sia a tempo determinato;
2° per morte o per sopravvenuta incapacità legale del concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando essa perda la personalità;
3° quando il concessionario perda la cittadinanza italiana;
40 per fallimento del concessionario;
5° per decadenza o revoca nei casi stabiliti dalla legge o dall'atto di concessione;
6° per riscatto della concessione nel caso previsto dal successivo .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-173