Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro II›Titolo I
Art. 172
In vigore dal 1 lug 1936
Ogni concessionario deve versare una cauzione a garanzia degli impegni assunti.
L'importo della cauzione, i casi e la misura in cui essa debba essere aumentata o reintegrata, e le relative sanzioni, sono stabilite negli atti di concessione.
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