Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro II›Titolo I
Art. 171
In vigore dal 29 ago 1957
Il concessionario paga allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nella presente legge, o nel regolamento, o nell'atto di concessione.
Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:
1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;
2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;
3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;
4) numero delle frequenze assegnate;
5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);
6) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico;
7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;
8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.
I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche.
I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.
Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferenti ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, il canone è determinato in conformità dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-171