Codice postale e delle telecomunicazioniLibro IITitolo I

Art. 171

In vigore dal 29 ago 1957
Il concessionario paga allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nella presente legge, o nel regolamento, o nell'atto di concessione. Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi: 1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici; 2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici; 3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti; 4) numero delle frequenze assegnate; 5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.); 6) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico; 7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento; 8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio. I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche. I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone. Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferenti ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, il canone è determinato in conformità dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-171

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