Codice postale e delle telecomunicazioniLibro IITitolo I

Art. 170

In vigore dal 1 lug 1936
Il concessionario non può, senza autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, addivenire, sotto qualsiasi forma, alla cessione, anche parziale, dell'esercizio della concessione. In caso di trasgressione di questo divieto può essere pronunciata la revoca della concessione.
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