Codice postale e delle telecomunicazioniLibro IITitolo I

Art. 174

In vigore dal 1 lug 1936
La revoca può essere parziale per linee o impianti; essa ha effetto dal giorno della sua dichiarazione e può importare l'incameramento totale o parziale della cauzione. L'incameramento totale o parziale deve aver luogo quando la sopravvenuta incapacità legale o il fallimento siano dovuti a colpa del concessionario. Nel caso di revoca il concessionario non può pretendere dall'Amministrazione il rilievo del materiale degli impianti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-174

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