Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro II›Titolo I
Art. 174
198 / 345In vigore dal 1 lug 1936
La revoca può essere parziale per linee o impianti; essa ha effetto dal giorno della sua dichiarazione e può importare l'incameramento totale o parziale della cauzione.
L'incameramento totale o parziale deve aver luogo quando la sopravvenuta incapacità legale o il fallimento siano dovuti a colpa del concessionario.
Nel caso di revoca il concessionario non può pretendere dall'Amministrazione il rilievo del materiale degli impianti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-174