Codice postale e delle telecomunicazioniLibro IITitolo I

Art. 168

In vigore dal 18 lug 1974
Si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Miinstro per le finanze, sentito il Consiglio del Ministri, alle concessioni di telecomunicazioni per il pubblico servizio, aventi per oggetto: 1° la concessione in proprietà e l'esercizio di impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici dello Stato; 2° il solo esercizio d'impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici dello Stato; 3° la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici; 4° la sola costruzione d'impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici, in quanto lo Stato non vi provveda direttamente o a mezzo di appalto; 5° l'impianto e l'esercizio dei servizi di radiodiffusione e di televisione. Possono anche essere ceduti in proprietà o in locazione gli stabili statali necessari al servizi elencati ai numeri 1 e 2, nei modi e con le forme stabilite nel regolamento.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 168, numero 5 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-168

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