Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 163
In vigore dal 1 lug 1936
Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-163