Art. 163
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 163

170 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-163