Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 158
In vigore dal 1 lug 1936
Il credito rappresentato dai buoni fruttiferi si prescrive a favore dell'Amministrazione postale dopo 30 anni dalla data di emissione.
La prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-158