Art. 158
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 158

165 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Il credito rappresentato dai buoni fruttiferi si prescrive a favore dell'Amministrazione postale dopo 30 anni dalla data di emissione. La prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida.
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