Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 160

In vigore dal 1 lug 1936
Il Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, stabilisce il limite massimo del capitale che ciascuna persona ha facoltà di investire in buoni postali fruttiferi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-160

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo