Art. 160
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 160

167 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Il Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, stabilisce il limite massimo del capitale che ciascuna persona ha facoltà di investire in buoni postali fruttiferi.
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