Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 156

In vigore dal 1 lug 1936
Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale: esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi,
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