Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 152

In vigore dal 1 lug 1936
In caso di controversia giudiziale per qualiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso di opposizione, i termini ricominciano a decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o l'opposizione rimossa. Le prescrizioni previste alle lettere a), b) e c) del precedente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziale.
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