Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 147

In vigore dal 1 lug 1936
Le Provincie, i Comuni e gli istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per il collocamento delle somme eccedenti i bisogni ordinari. Tali depositi sono fruttiferi senza limite di somma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-147

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