Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 147
In vigore dal 1 lug 1936
Le Provincie, i Comuni e gli istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per il collocamento delle somme eccedenti i bisogni ordinari.
Tali depositi sono fruttiferi senza limite di somma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-147