Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 144

In vigore dal 1 lug 1936
I rimborsi non possono essere eseguiti, senza l'esibizione dei libretti. Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalità stabilite dal regolamento su libretti nominativi, che si trovino in potere dell'Amministrazione.
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