Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 140

In vigore dal 1 lug 1936
I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorità giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia. Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente: a) da parte dei rappresentanti legali sui libretti intestati a minorenni o interdetti; b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere; c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di più persone; d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone. L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-140

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