Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 140
In vigore dal 1 lug 1936
I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorità giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia.
Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:
a) da parte dei rappresentanti legali sui libretti intestati a minorenni o interdetti;
b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere;
c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di più persone;
d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone.
L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-140