Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 138

In vigore dal 1 lug 1936
I libretti di risparmio debbono essere spediti annualmente all'Amministrazione centrale per la revisione e l'iscrizione degli interessi maturati. Per i libretti rilasciati a favore di italiani residenti all'estero, l'invio deve effettuarsi almeno ogni biennio. I possessori di libretti sono tenuti altresì a consegnarli ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo libera l'Amministrazione da ogni responsabilità.
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