Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 136

In vigore dal 1 lug 1936
Sulle somme depositate è corrisposto un interesse, il cui saggio è stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le comunicazioni. Quando lo esigano le condizioni del mercato, il saggio di interesse può essere modificato anche durante il corso dell'anno. Le variazioni dei saggi d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto Ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione.
Storico versioni

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