Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 137

In vigore dal 1 gen 1951
L'interesse si computa con decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese. Per i depositi l'interesse decorre dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti. Sulle somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno della quindicina in cui è stato eseguito il rimborso. Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero. Le frazioni di lire non producono interesse. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1952, N. 44. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1952, N. 44.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-137

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