Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 137
In vigore dal 1 gen 1951
L'interesse si computa con decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese.
Per i depositi l'interesse decorre dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.
Sulle somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno della quindicina in cui è stato eseguito il rimborso.
Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero.
Le frazioni di lire non producono interesse.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1952, N. 44.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1952, N. 44.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-137