Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 134

In vigore dal 1 lug 1936
A richiesta dei titolari dei libretti, gli uffici postali, col solo rimborso delle spese, provvedono, mediante prelievo delle somme iscritte sul libretto, all'acquisto di titoli del Debito pubblico o al deposito volontario presso la Cassa depositi e prestiti.
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