Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 145
In vigore dal 1 lug 1936
I rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto.
Per i rimborsi su libretti nominativi, l'Amministrazione può valersi dei termini stabiliti dal regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-145