Art. 145
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 145

152 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
I rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto. Per i rimborsi su libretti nominativi, l'Amministrazione può valersi dei termini stabiliti dal regolamento.
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