Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 148
In vigore dal 1 lug 1936
Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro per depositi giudiziali o proventi di cancelleria, a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale.
lati depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-148