Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 148

In vigore dal 1 lug 1936
Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro per depositi giudiziali o proventi di cancelleria, a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale. lati depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione.
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