Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 152
159 / 345In vigore dal 1 lug 1936
In caso di controversia giudiziale per qualiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso di opposizione, i termini ricominciano a decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o l'opposizione rimossa.
Le prescrizioni previste alle lettere a), b) e c) del precedente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-152