Art. 173
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro IITitolo I

Art. 173

197 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
La concessione ha fine: 1° per scadenza del termine, quando essa sia a tempo determinato; 2° per morte o per sopravvenuta incapacità legale del concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando essa perda la personalità; 3° quando il concessionario perda la cittadinanza italiana; 40 per fallimento del concessionario; 5° per decadenza o revoca nei casi stabiliti dalla legge o dall'atto di concessione; 6° per riscatto della concessione nel caso previsto dal successivo .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-173