Testo unico
Art. 23
(Art. 12 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 17, primo comma, testo unico 18 giugno 1931, n. 773 - Art. 6 lett. e, art. 24, primo comma, e art. 25, n. 8, legge 26 aprile 1934, n. 653).
In vigore dal 12 mar 1935
È vietato adibire i minori degli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura.
Ai contravventori sono applicabili le penalità previste nell'° comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvata con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-23