Testo unico
Art. 26
(Art. 13 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 18 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 6, lett. d ed f - Art. 25, n. 6, legge 26 aprile 1934, n. 653).
In vigore dal 12 mar 1935
L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti , nell' lett. d ed f della legge 26 aprile 1934, n. 653, e nell'art. 78 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere promosso dall'Opera nazionale, alla quale, in ogni caso, le autorità locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-26