Art. 1

In vigore dal 12 mar 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' della legge 13 aprile 1933, n. 298, con cui il Governo del Re venne autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della legge suddetta con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239, e con tutte le altre disposizioni legislative riferentisi alla protezione della maternità, e dell'infanzia; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e delle corporazioni, di concerto con i Ministri, Segretari di Stato per la grazia, e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità, e dell'infanzia, composto di ventisette articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1934 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 356, foglio 130. - MANCINI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo