Testo unico

Art. 19

(Art. 17 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 Art. 14 legge 13 aprile 1933, n. 298).

In vigore dal 12 mar 1935
Quando le autorità di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al Comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo. Lo stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in istato di abbandono materiale o morale. Ai cittadini trasgressori è applicabile la pena prevista nell'art. 593, primo comma, del Codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-19

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