Testo unico
Art. 20
(Art. 18 legge 10 dicembre 1925, n. 2277).
In vigore dal 12 mar 1935
Agli effetti della vigilanza di cui al n. 2 dell' del presente testo unico, allorchè una persona allevi o custodisca un fanciullo minore di quattordici anni, fuori dalla dimora dei genitori o del tutore, deve farne dichiarazione al locale Comitato di patronato, al quale deve inoltre dichiarare ogni suo cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fanciullo.
Al Comitato medesimo gli istituti pubblici e privati di beneficenza e assistenza debbono comunicare l'elenco dei fanciulli in essi ricoverati e di quelli affidati a privati allevatori e notificare le eventuali dimissioni dei fanciulli medesimi.
Gli allevatori e custodi e i presidenti degl'istituti di beneficenza e assistenza che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 500.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-20