Testo unico

Art. 17

(Art. 14 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 11 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 12 legge 13 aprile 1933, n. 298).

In vigore dal 12 mar 1935
Le istituzioni pubbliche e private attualmente esistenti per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia continueranno ad erogare i rispettivi redditi, in conformità delle tavole di fondazione e degli statuti, a vantaggio degli abitanti delle Provincie, dei Comuni e delle frazioni di Comune a cui esse sono destinate, salvo le riforme previste nel presente testo unico e nelle leggi sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Tuttavia le dette istituzioni, nei limiti dei posti disponibili e secondo le rispettive finalità, sono tenute ad accogliere, senza riguardo al luogo di appartenenza ed agli speciali requisiti stabiliti dai rispettivi statuti, le donne e i fanciulli inviati dall'Opera nazionale, dalle Federazioni provinciali e dai comitati di patronato, salvo il rimborso delle relative spese di assistenza da parte dell'Opera nazionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo