Testo unico

Art. 25

(Art. 24 legge 10 dicembre 1925, 2277 - Art. 17 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 730 Codice penale).

In vigore dal 2 feb 2016
Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 ha disposto (con l'art. 24, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato D.Lgs.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-25

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