Testo unico
Art. 27
(Art. 25 legge 10 dicembre 1925, n. 2277).
In vigore dal 12 mar 1935
È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con quelle del presente testo unico.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-27