Art. 27 · (Art. 25 legge 10 dicembre 1925, n. 2277).
Testo unico

Art. 27

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(Art. 25 legge 10 dicembre 1925, n. 2277).

In vigore dal 12 mar 1935
È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con quelle del presente testo unico. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-27