Art. 19 · (Art. 17 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 Art. 14 legge 13 aprile 1933, n. 298).
Testo unico

Art. 19

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(Art. 17 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 Art. 14 legge 13 aprile 1933, n. 298).

In vigore dal 12 mar 1935
Quando le autorità di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al Comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo. Lo stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in istato di abbandono materiale o morale. Ai cittadini trasgressori è applicabile la pena prevista nell'art. 593, primo comma, del Codice penale.
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