Titolo III

Art. 74

In vigore dal 14 feb 1934
Presso la Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori è costituito un Ufficio di segreteria composto di un magistrato di grado non superiore al sesto, e di non più di quattro funzionari di cancelleria. Il magistrato ed i funzionari di cancelleria sono nominati dal Ministro di grazia e giustizia tra quelli addetti al Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-74

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