Titolo III
Art. 69
In vigore dal 14 feb 1934
Gli albi degli avvocati e quelli dei procuratori debbono contenere l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, con l'indicazione del loro cognome, nome e paternità nonché dei titoli accademici ed onorifici e delle decorazioni, della sede dell'Ufficio di ciascuno, della data di iscrizione e di quella del giuramento e dell'autorità giudiziaria presso la quale il giuramento è stato prestato.
Nell'elenco speciale di cui al comma quarto dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere indicato, per ogni professionista, l'ente al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene.
Sono elencati in un registro apposito i procuratori che siano stati nominati sostituti di altri procuratori a termini dell' dello stesso Regio decreto-legge. Nel registro deve essere indicato per ciascuno degli iscritti il professionista che lo ha nominato.
L'albo speciale preveduto nell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve contenere il cognome, nome e paternità degli iscritti, la data d'iscrizione e l'indicazione dell'albo di avvocati al quale l'iscritto appartiene.
L'albo speciale è pubblicato al principio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Nello stesso Bollettino vengono pubblicate le successive variazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-69