Titolo III

Art. 71

In vigore dal 19 mag 1990
Per gli effetti di cui all', lettera e) del presente decreto, i cancellieri delle Corti di appello e dei tribunali, i quali assistono alle udienze, devono raccogliere in un apposito registro le firme dei praticanti presenti in ciascuna udienza. Al termine dell'udienza il foglio del registro è vistato dal Presidente in continuazione delle firme raccolte.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-71

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