Titolo III
Art. 76
In vigore dal 14 feb 1934
Gli Uffici di segreteria di cui agli curano le comunicazioni e le notificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto, secondo le istruzioni che saranno impartite rispettivamente dal Presidente della Commissione centrale e dal Segretario del Sindacato, presidente del Direttorio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-76