Titolo III

Art. 75

In vigore dal 14 feb 1934
Presso il Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e procuratori e presso i Direttorii dei Sindacati locali, gli Uffici di segreteria, per quanto concerne le funzioni deferite al Direttorii stessi col R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e col presente decreto, sono diretti da un componente del Direttorio nominato dal Segretario del Sindacato, presidente del Direttorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-75

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo