Titolo III
Art. 79
In vigore dal 14 feb 1934
Ai componenti della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori ed ai membri delle Commissioni per gli esami di avvocato e di procuratore, che non appartengono alle Amministrazioni dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. A coloro che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.
I gettoni di presenza sono assoggettati alla riduzione del dodici per cento, a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-79