Titolo III
Art. 81
In vigore dal 14 feb 1934
Nelle circoscrizioni di tribunale nelle quali non esiste attualmente un Sindacato di avvocati e procuratori ed occorre procedere alla costituzione degli albi professionali propri della circoscrizione, questi sono formati a cura del Presidente del Tribunale, il quale vi provvede entro il 31 marzo 1934, iscrivendo di ufficio negli albi i professionisti che abbiano la loro residenza nella circoscrizione del tribunale stesso. A ciascun professionista è assegnata l'anzianità che aveva nell'albo al quale apparteneva.
Lo stesso presidente del Tribunale provvede alla formazione del registro dei praticanti.
Coloro che sono iscritti negli albi dei procuratori a norma del comma primo del presente articolo debbono, entro il 30 giugno 1934, regolarizzare la loro situazione, agli effetti dell'obbligo della residenza, a termini dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Avvenuta la formazione degli albi, il Presidente del Tribunale ne comunica un esemplare al Ministero di grazia e giustizia ed a quello delle Corporazioni, nonché al Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e procuratori.
Il Presidente del Tribunale esercita la funzioni inerenti alla custodia degli albi formati a norma del comma primo del presente articolo nonché dei registri dei praticanti, e quelle relative al potere disciplinare fino a quando non sia stato costituito il Direttorio del Sindacato, oppure, nel caso preveduto nell', comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, fino a quando non sia stato costituito il Comitato di cui allo stesso articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-81