Titolo III
Art. 70
In vigore dal 14 feb 1934
Il registro speciale dei praticanti deve contenere, oltre l'indicazione del cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita e luogo di residenza dell'iscritto, anche l'indicazione della data della laurea e dell'Università dalla quale fu conferita.
Nel registro deve essere annotata la data del giuramento per coloro che l'abbiano prestato a termini dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Il registro, prima dell'uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal Segretario del Sindacato.
Le iscrizioni sono eseguite nel registro per ordine cronologico secondo la data delle deliberazioni prevedute nell' del presente decreto.
I praticanti ammessi al patrocinio davanti alle preture, i quali abbiano prestato il giuramento a termini dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono essere annotati anche in un elenco a parte, annesso al registro speciale, numerato e firmato a norma del comma terzo del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-70