Titolo I

Art. 3

In vigore dal 14 feb 1934
Il Direttorio deve deliberare sulle domande di iscrizione nel registro speciale nel termine di trenta giorni dalla presentazione di esse. Qualora il Direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, l'interessato, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, può presentare ricorso alla Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, la quale decide sul merito dell'iscrizione. Nel caso di cui all'. comma quarto, del presente decreto, qualora la domanda sia respinta per motivi attinenti esclusivamente all'ammissione al patrocinio davanti alle Preture, l'interessato può essere iscritto nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento della pratica in uno degli altri modi stabiliti dal R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. All'uopo egli deve esibire l'occorrente documentazione. Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro dei praticanti le norme dei commi secondo, terzo e quinto dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dell' del presente decreto.
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