Titolo I
Art. 1
In vigore dal 14 feb 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e dello svolgimento della pratica.
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La domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti è rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata:
a) del certificato di nascita;
b) del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 4° dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
d) di un certificato del procuratore che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione.
La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati.
Il requisito di cui al n. 4° dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere comprovato mediante l'esibizione del diploma originale di laurea.
L'aspirante che intende dedicarsi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve chiedere, nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità preveduti nell' dello stesso R. decreto-legge e nell' del presente R. decreto.
Il diploma di laurea è restituito all'interessato dopo che il Direttorio ha deliberato sulla domanda di ammissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-1