Capo II
Art. 17
In vigore dal 22 lug 2003
La Commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo precedente, e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.
L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli Uffici della segreteria della Commissione.
A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte.
Note all'articolo
- Il D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', [...] nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-17