Titolo I

Art. 12

In vigore dal 14 feb 1934
In caso di trasferimento di residenza, il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito. La domanda è rivolta al Direttorio del Sindacato della circoscrizione stessa, e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere a), b), c) del comma primo dell', nonché del certificato di cui all' e degli altri documenti relativi allo svolgimento della pratica. Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con l'anzianità della precedente iscrizione. Si applicano, per le domande di trasferimento, le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-12

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